Servizi Direzione Lavori e Sicurezza
Attività di cantiere per realizzare con l’attitudine del buon costruttore i progetti sviluppati all’interno dello studio, verifica di tutto il processo costruttivo e supervisione.
Il direttore dei lavori è la figura professionale individuata dal committente che ha il compito principale di assistere e sorvegliare i lavori, garantendo la regolare esecuzione secondo quanto previsto dal progetto e dalle norme, impartendo le opportune istruzioni quando necessario.
Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del controllo tecnico, contabile ed amministrativo. Il direttore dei lavori deve stilare un verbale di apertura del cantiere, redigere periodici verbali anche fotografici sull'esito dei lavori, deve verificare la correttezza del progetto e segnalare al committente eventuali correzioni necessarie al buon esito dei lavori.
Direttore dei lavori
Il direttore dei lavori è il responsabile della corretta esecuzione delle opere e sorveglia che il progetto, qualunque esso sia, venga rispettato nei minimi particolari.
Verifica
Attraverso visite al cantiere il direttore dei lavori sorveglia che le indicazioni del progetto siano attuate correttamente, impartendo le necessarie disposizioni al capocantiere.
Certificazione
Una volta terminati i lavori, a seguito di ulteriori verifiche, il direttore dei lavori rilascia un certificato che attesta la corretta esecuzione di ogni singola opera.
Documentazione
Il direttore dei lavori presenta al comune (se necessaria) la richiesta del rilascio di agibilità, corredando la domanda delle apposite certificazioni (impianti etc...).
Sicurezza
Il direttore dei lavori, se è provvisto dei requisiti previsti dalla normativa sulla sicurezza (dlgs 81/2008), può svolgere anche le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori (art. 101, comma 3, lett. d). Il coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili è la figura incaricata dal committente o dal responsabile dei lavori per garantire il coordinamento tra le varie imprese impegnate nei lavori, ai fini di ridurre i rischi sul lavoro (Sicurezza luoghi di lavoro).
Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, deve nominare il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione prima dell’affidamento dei lavori (art. 90 comma 4 del dlgs 81/2008).
Lo Studio
L’architettura di AGA Studio nasce da una profonda attenzione all’ambiente e alle sue leggi. Intendiamo, l'arte del costruire, generatrice di spazi fruibili per una migliore qualità della vita.
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